Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo Kyoto i soggetti pubblici che hanno in uso ovvero sono proprietari di immobili destinati:
- all’istruzione scolastica (ivi inclusi gli asili nido), all’istruzione universitaria, nonché gli edifici pubblici dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- ad impianti sportivi, non compresi nel “Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane” di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
- edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.
Il decreto attuativo del nuovo fondo Kyoto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 24 aprile, prevede finanziamenti al tasso di interesse dello 0,25% per una durata massima del prestito di venti anni.
I progetti presentati devono garantire un miglioramento nel parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi energetiche. Sono ammessi a finanziamento interventi di efficienza energetica come la sostituzione degli impianti, l’installazione di pompe di calore, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione del cappotto termico, nonché misure di risparmio ed efficientamento idrico. Possono essere finanziati, laddove funzionali al progetto e in misura massima del 50% del valore complessivo dell’opera, anche interventi di adeguamento sismico.
Per partecipare è necessario allegare, oltre ai documenti di progetto, la diagnosi energetica e l’attestato di prestazione energetica dell’immobile oggetto di intervento. Non sono ancora stati resi noti i termini di presentazione delle domande che verranno fissati con successivo comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di ammissione alle agevolazioni sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di ricezione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.